La Legge 30 dicembre 2022 n. 199 (di conversione con modificazioni del Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) ha eliminato l’obbligo di tampone negativo per uscire dall’isolamento.
IN CASO DI POSITIVITÀ
In caso di positività Le persone risultate positive al tampone (molecolare o antigenico) sono sottoposte alla misura dell’isolamento:
- 5 giorni di isolamento dal primo tampone positivo per le persone che non hanno mai presentato sintomi;
- 5 giorni di isolamento dal primo tampone positivo per le persone sintomatiche che però non presentano sintomi negli ultimi 2 giorni.
La Legge 30 dicembre 2022, n. 199 (di conversione con modificazioni del Decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162) ha eliminato l’obbligo di tampone negativo per uscire dall’isolamento.
IN CASO DI CONTATTO CON POSITIVO
Le persone che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi hanno l’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti, fino al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto.
MASCHERINE
Il Ministero della Salute ha prorogato l’obbligo di indossare la mascherina in tutte le strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistite (Rsa), gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, gli ambulatori e gli studi dei medici di medicina generale. Fino al 30 aprile 2023 lavoratori, utenti e visitatori dovranno pertanto indossare correttamente i dispositivi di protezione per accedere nei luoghi di cura.
Tutte le informazioni sugli spostamenti da e per l'estero sono sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari esteri.
L'Ordinanza del Ministro della Salute del 28 dicembre 2022 prevede l'obbligo di tampone antigenico Covdi19, e relativo sequenziamento del virus, per tutti i passeggeri provenienti dalla Cina e in transito in Italia fino al 31 gennaio 2023.
Le persone risultate positive ad un test diagnostico molecolare o antigenico per SARS-CoV-2 sono sottoposte alla misura dell’isolamento, con le modalità di seguito riportate:
Se il test risulta negativo ricevono dal Dipartimento di Sanità Pubblica il provvedimento di fine isolamento, in caso contrario attendono nuova comunicazione.
I cittadini che risultano positivi ad un test ricevono un SMS che riporta una parte del codice fiscale dell'assistito in modo da garantire la privacy ma di rendere riconoscibile il destinatario del messaggio, in cui si indica che la persona deve ritenersi isolata e si invia un link al modulo di raccolta di informazioni, da cui si sviluppano le azioni conseguenti, invio del provvedimento di isolamento, invio SMS con appuntamento tampone, eventuale chiusura del caso se il tampone di controllo risulta negativo.
E' pertanto essenziale che i cittadini risultati positivi ad un tampone compilino il modulo al link www.ausl.imola.bo.it/segnalacovid
In tutti i casi, qualora insorgano sintomi suggestivi del Covid, i cittadini dovranno rivolgersi al proprio medico di medicina generale per la prenotazione di un tampone molecolare.
Le persone con assistenza sanitaria in Emilia-Romagna, asintomatiche e che abbiano completato la vaccinazione anti SARS-CoV-2 con la dose booster e con Fascicolo sanitario elettronico attivo, possono acquistare ed utilizzare i test autosomministrati e comunicarne l’esito attraverso FSE, stabilendo così l’inizio e la fine dell’isolamento, in caso di positività.
Le positività e le guarigioni comunicate attraverso FSE dagli aventi diritto vengono acquisite direttamente dall'AUSL di Imola che opera di conseguenza inviando i provvedimenti di isolamento o di fine isolamento.
L’elenco dei tamponi antigenici rapidi che è possibile utilizzare in proprio è disponibile sul sito della Regione all’indirizzo web https://salute.regione.emilia-romagna.it/tamponi-autotesting, continuamente aggiornato.
Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 4-quater, nonché agli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL 44/2021, che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2 e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in caso di inosservanza, il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.