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Comitato Unico di Garanzia (CUG)

 

Il C.U.G. è previsto dall'articolo 57 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e le "linee guida"  sulle sue modalità di funzionamento sono state adottate con direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione e del Ministro per le Pari Opportunità.

Tra le sue funzioni le principali vi sono:

- garantire il contrasto a ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta relativamente a genere, età, orientamento sessuale, etnia, disabilità, religione, lingua;
- garantire il contrasto a ogni forma di molestia o violenza psicologica e morale;
- realizzare un ambiente di lavoro che rispetta i principi di pari opportunità, di benessere lavorativo e di contrasto delle discriminazioni o molesti.

Il CUG ha compiti:

- propositivi (es. predispone il Piano delle Azioni Positive, promuove politiche di conciliazione tra vita e lavoro, promuove azioni mirate al benessere di chi lavora, predispone Piani formativi finalizzati alla promozione della cultura del rispetto della dignità)
- consultivi (es. progetti di riorganizzazione della azienda, orario di lavoro, criteri di valutazione del personale, atti in materia di flessibilità, part time)
- di verifica (es. sui risultati delle azioni positive e di promozione del benessere al lavoro, sulla assenza di forme di discriminazione)


Delibera di Costituzione n.105 del 30 AGOSTO 2011


Ultimo aggiornamento pagina:
07 Novembre 2024
 
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