Nei CCNL sono previste due tipologie di aspettativa finalizzate alla tutela
di esigenze personali e/o familiari, cumulabili fra loro:
A) Aspettativa per esigenze personali o di famiglia
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato possono essere
concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi
di aspettativa per esigenze personali o di famiglia senza retribuzione e senza
decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 12 mesi nel triennio.
In via generale, l'aspettativa è concessa per le seguenti motivazioni:
- assistenza a figli inferiori a 8 anni, anche nei casi inserimento all'asilo
nido e alla scuola materna
- assistenza a familiari in situazione di disagio, per motivi di salute (da
documentare con certificazione medica)
- situazioni di necessità/disagio personale, non connesse a stati di
malattia
Norme procedurali per la concessione della aspettativa per esigenze personali o
di famiglia
La richiesta di aspettativa
deve essere in forma scritta e presentata all'UO Risorse Umane per la
relativa autorizzazione con almeno 30 giorni di anticipo, salvo casi
eccezionali di urgenza o non prevedibilità dell'assenza. Nella richiesta
debbono essere riportate specifiche motivazioni (non generiche dizioni.)
La richiesta viene
trasmessa al Dirigente della Unità Operativa di assegnazione, per il
parere di competenza.
Il Dirigente, viste le
motivazioni addotte nella richiesta di aspettativa, esprime parere in
relazione alla compatibilità dell'assenza con le esigenze organizzative e
di servizio; in particolare, valuta la possibilità di programmare la
fruizione di giornate di ferie residue e/o di concordare con il dipendente
diversa collocazione temporale della aspettativa, se necessario
L'eventuale parere
sfavorevole alla aspettativa, ovvero la richiesta di modifica del periodo
di fruizione dello stesso, per motivazioni connesse ad esigenze
organizzative, deve essere adeguatamente motivato.
Il Responsabile dell'UO
Risorse Umane autorizza o meno l'aspettativa, tenuto conto del parere
espresso.
Il dipendente rientrato in servizio non può usufruire di un altro periodo di
aspettativa per motivi di famiglia, anche per cause diverse, se non siano
trascorsi almeno 4 mesi di servizio attivo, tenuto conto anche dei periodi di
aspettativa per periodo di prova e per contratto di lavoro a tempo determinato
presso altra pubblica amministrazione.
B) Aspettativa per gravi e documentati motivi
Al dipendente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato sono concessi
periodi di aspettativa per gravi e documentati motivi, senza retribuzione e
senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di 2 anni nell'arco
della vita lavorativa.
Per i "gravi e documentati motivi" si fa riferimento a quanto
individuato dal regolamento interministeriale n.278/00. Sono comunque
riferibili principalmente alla necessità di assistere familiari con gravi
patologie e non autosufficienti