A seguire si riportano alcuni degli obblighi previsti dalla normativa in materia, non esaustivi ma indicativi di situazioni di criticità riscontrate in sede di vigilanza.
Con la Legge n° 257 del 27/03/1992 si è vietato l'uso e la commercializzazione dell'amianto e dei materiali contenenti amianto su tutto il territorio italiano. I materiali che contengono amianto negli impianti e nelle strutture edilizie non hanno una data di dismissione prefissata: questa è legata al loro stato di conservazione, cioè alla possibilità di rilasciare fibre in aria in numero potenzialmente pericoloso.
La legge prevede un "programma di controllo dei materiali contenenti amianto" che mira a determinarne il rischio di rilascio e dispersione delle fibre di amianto e di programmare gli eventuali interventi manutenzione o di bonifica: le modalità di bonifica previste dalla norma sono la rimozione (che elimina definitivamente il pericolo), l'incapsulamento (copertura di tutte le superfici a vista con uno strato di vernice che blocca la dispersione delle fibre superficiali) e la sovracopertura/confinamento (si controlla la diffusione di fibre attraverso un materiale rigido posto sopra le superfici da proteggere).
La Regione Emilia-Romagna ha predisposto delle linee Guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture e, di conseguenza, la valutazione del rischio ambientale, al fine della programmazione delle eventuali bonifiche. Attenzione: l'applicazione delle linee guida richiede competenze tecnche nella gestione dell'amianto, perciò vanno seguite con cura.
La presenza di materiale contenente amianto in matrice compatta (eternit, vinil-amianto, etc.) non è pericolosa di per sé, ma dipende dalle condizioni di conservazione del materiale, cioè da quante fibre può rilasciare. Se il materiale si trova in buono stato è piuttosto improbabile che costituisca pericolo per la salute (rilascio di poche fibre); se, al contrario, le superfici iniziano a sfaldarsi (a causa di urti, invecchiamento, agenti atmosferici, ecc.) allora il rischio aumenta ed è necessario bonificare il materiale.
I manufatti contenenti amianto più diffusi sono quelli in matrice compatta: cemento-amianto; vinil-amianto. Il cemento-amianto è più conosciuto col nome commerciale di "eternit". Lo possiamo trovare negli edifici sotto forma di lastre di copertura, canne fumarie, erbatoi/vasche per acqua, vasi, tubi idraulici, etc. (immagini 1, 2 e 3)
Il vinil-amianto invece è anche conosciuto col nome commerciale di "linoleum". Lo possiamo trovare negli edifici sotto forma di mattonelle per pavimentazioni (di varie dimensioni e colorazioni), vedi immagine 4.
L'abbandono e lo smaltimento non corretto sono pesantemente sanzionati dalle Norme vigenti, perciò i materiali contenenti amianto devono essere bonificati attraverso Ditte specializzate (iscritte nell' "Albo dei bonificatori dell'amianto") o direttamente dal proprietario del manufatto. Il proprietario, oltre ad alcune restrizioni (grandi estensioni, lavori ad altezze pericolose, etc.), deve seguire le apposite procedure a tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente.
È il materiale che può essere facilmente sbriciolato o ridotto in polvere con la semplice pressione delle mani (ricoprimenti a spruzzo e rivestimenti isolanti; corde, funi, tessuti; carte e cartoni, etc.).
Materiali simili vanno immediatamente bonificati, privilegiando la rimozione, e necessitano di un programma di controllo e di manutenzione annuale.
La bonifica può essere eseguita solo da Ditte specializzate secondo quanto previsto nel Decreto Ministeriale 06/09/1994 e nel DLgs 81/08.
È il materiale duro che può essere sbriciolato o ridotto in polvere solo con l'impiego di attrezzi meccanici: dischi abrasivi, frese, trapani, ecc. ( lastre, tubi, serbatoi per acqua, fioriere, ecc.).
Materiali simili necessitano di un programma di controllo e manutenzione se si trovano in edifici aperti al pubblico e/o di uso collettivo (uffici pubblici, scuole, ospedali, centri sportivi, cinema e teatri, edifici per il culto, ecc.).
Per gli edifici ad uso privato rimane comunque l'obbligo generale del "buon padre di famiglia" di mantenere i materiali contenenti amianto in buono stato di conservazione.
Questa tipologia di materiale può essere bonificata sia da Ditte specializzate sia da proprietario del manufatto.
Il DLgs 81/08 prevede che il Datore di lavoro della Ditta di bonifica presenti alla AUSL competente per territorio, con un anticipo di almeno 30 giorni sull'inizio dei lavori, un dettagliato Piano di lavoro contenente le misure da mettere in atto al fine della eliminazione/riduzione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori addetti e della popolazione e dell'ambiente circostante.
La AUSL competente per territorio, nei 30 giorni di cui sopra, qualora lo ritenga necessario, può richiedere integrazioni o dare direttamente indicazioni operative.
Fermi restano gli obblighi rispetto la Normativa sui cantieri edili.
Nelle aree private il cittadino gode di una propria autonomia, sempre che i suoi comportamenti non siano un rischio per sè, per la popolazione e per l'ambiente circostante.
La bonifica dei materiali contenenti amianto può essere effettuata anche da privati cittadini e l'Ausl assiste chi voglia fare la bonifica direttamente. Esiste infatti una procedura operativa che, se seguita scrupolosamente, rende praticamente nullo il rischio di esposizione all'amianto. La procedura di cui sopra restringe il campo al solo amianto compatto e l'intervento può essere eseguito solo dal proprietario dei materiali contenenti amianto, assistito eventualmente dai diretti familiari.
Almeno 15 giorni prima dell'intervento bisogna compilare una modulistica (disponibile nei link a lato o presso il Punto Accoglienza Cittadini e Imprese del Dipartimento di Sanità Pubblica che contiene una parte anagrafica e una parte di identificazione del materiale da rimuovere, compreso il destino finale del rifiuto prodotto. La modulistica di richiesta presenta, in allegato, le misure tecniche che il richiedente si impegna a seguire puntualmente, mettendo in calce la propria firma.
I tecnici del Dipartimento di Sanità Pubblica della AUSL di Imola esaminano la documentazione presentata e se non ci sono motivi ostativi, comunicano all'interessato la possibilità di procedere con l'intervento.
Per ridurre gli abbandoni di materiali con amianto i Comuni del Circondario Imolese favoriscono il processo di rimozione di piccoli quantitativi di amianto compatto presente nelle strutture edili o nelle aree cortilive delle abitazioni private.
Il peso non deve essere superiore a 500 kg di cui max 360 kg di lastre/pannelli. Nei 500 kg sono comprese le canne fumarie, tubazioni, serbatoi ecc..
Il cittadino presenta apposita richiesta, il DSP la valuta e risponde con il consenso ad eseguire i lavori alla data prefissata. Il cittadino esegue la rimozione seguendo le procedure previste e imballa il rifiuto prodotto sopra un pallet. Alla data prefissata da Hera il rifiuto viene ritirato a spese del Comune.
La modulistica di richiesta presenta le misure tecniche che il richiedente si impegna a seguire puntualmente, mettendo in calce la propria firma.
Il modulo è disponibile a lato o presso il Punto Accoglienza Cittadini e Imprese presso Dipartimento di Sanità Pubblica, dove va consegnato.
Regione Emilia-Romagna
- Piano regionale amianto
- Linee Guida per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture
Comune di Castel Guelfo - Comunicazione di rimozione di amianto compatto
Comune di Mordano - Comunicazione di rimozione di amianto compatto
Comune di Medicina - Rimozione amianto
Comune di Dozza - Prelievo gratuito a domicilio del cemento amianto
Comune di Castel San Pietro Terme - Ritiro a domicilio del cemento amianto