Al fine di adempiere a quanto previsto dall'art. 4-quater, nonché agli artt. 4, 4-bis e 4-ter del DL 44/2021, che dispone l’obbligo vaccinale per la prevenzione dall’infezione da SARS-CoV-2 e la conseguente sanzione amministrativa pecuniaria di euro 100 in caso di inosservanza, il Ministero della Salute, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, comunica ai soggetti inadempienti l'avvio del procedimento sanzionatorio e indica il termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione per comunicare all'Azienda sanitaria locale competente l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esenzione dall'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità.
La documentazione deve essere presentata in modalità telematica attraverso il modulo web indicato di seguito https://secureforms.ausl.re.it/Home/Index?codScheda=GOVACCIMOLA accessibile con autenticazione tramite SPID, che consente al cittadino di inserire i propri dati, allegare la scansione della sanzione e la documentazione attestante l'esonero/differimento.